21 luglio 2009
Presentate la fondazione "Magna Grecia" e la proposta di legge 2424
Si è tenuta presso un noto albergo di San Leone, lunedì 20 luglio, la conferenza stampa organizzata da Vincenzo Fontana, del Pdl, per presentare la fondazione "Magna Grecia", che per la prima volta approda ad Agrigento, e la proposta di legge 2424 (presentata dall'onorevole Antonino Foti ed altri 150 deputati del Pdl, tra i quali lo stesso Fontana ed il presidente della commissione Lavoro della Camera, Silvano Moffa).
Tale proposta di legge reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa grazie al trasferimento di parte delle risorse, attualmente destinate agli ammortizzatori sociali, a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.
Davanti ai massimi rappresentanti locali delle forze imprenditoriali e sociali della provincia, Vincenzo Fontana, Nino Foti e Silvano Moffa hanno illustrato nel merito la proposta di legge, dopo avere brevemente parlato della fondazione culturale di cui sono tutti soci fondatori e della quale è presidente l'onorevole Foti.
All'incontro con la stampa era presente il vice prefetto vicario, Nicola Diomede, mentre sono intervenuti il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, e il presidente della Camera di commercio, Vittorio Messina.
agrigento.agrigentonotizie.it/cronaca/presentate-la-fondazione-magna-grecia-e-_40071.php
Agrigentoweb.it
22 luglio 2009
Presentata ad Agrigento la fondazione “Magna Grecia”
In un noto albergo di San Leone lunedì 20 luglio si è tenuta una conferenza stampa organizzata dall’on. Vincenzo Fontana del Pdl per presentare la Fondazione “Magna Grecia”, che per la prima volta approda ad Agrigento, e la proposta di legge n. 2424 (presentata dall’on.Antonino Foti – nella foto – ed altri 150 deputati del Pdl tra i quali l’on. Fontana e il presidente della Commissione Lavoro della Camera, on. Silvano Moffa)
La proposta di legge reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d’impresa. Pertanto, trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell’avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.
Davanti ai massimi rappresentanti locali delle forze imprenditoriali e sociali della provincia, l’on. Vincenzo Fontana, l’on. Nino Foti e l’on. Silvano Moffa hanno illustrato nel merito la proposta di legge, dopo avere brevemente parlato della Fondazione culturale di cui sono tutti soci fondatori e della quale è presidente l’on. Foti.
All’incontro con la stampa era presente il vice prefetto vicario, Dott. Nicola Diomede, mentre sono intervenuti il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, e il presidente della Camera di Commercio, Vittorio Messina.
www.agrigentoweb.it/presentata-ad-agrigento-la-fondazione-magna-grecia_17754/
Perlacittà.it
Una proposta di legge per rivedere gli ammortizzatori sociali
In un noto albergo di San Leone questa mattina si è svolta una conferenza stampa organizzata dall’on. Vincenzo Fontana del Pdl per presentare la Fondazione “Magna Grecia”, che per la prima volta approda ad Agrigento, e la proposta di legge n. 2424 (presentata dall’on.Antonino Foti – nella foto – ed altri 150 deputati del Pdl tra i quali l’on. Fontana e il presidente della Commissione Lavoro della Camera, on. Silvano Moffa)
La pdl reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d’impresa. Pertanto, trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell’avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.
Davanti ai massimi rappresentanti locali delle forze imprenditoriali e sociali della provincia, l’on. Vincenzo Fontana, l’on. Nino Foti e l’on. Silvano Moffa hanno illustrato nel merito la proposta di legge, dopo avere brevemente parlato della Fondazione culturale di cui sono tutti soci fondatori e della quale è presidente l’on. Foti.
All’incontro con la stampa era presente il vice prefetto vicario, Dott. Nicola Diomede, mentre sono intervenuti il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, e il presidente della Camera di Commercio, Vittorio Messina.
Ecco in sintesi cosa prevede la proposta di legge 2424.
L’articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, alla data del 1° luglio 2009, fruiscano di determinati strumenti di sostegno al reddito e abbiano l’intenzione di iniziare un’attività imprenditoriale..
In particolare, il comma 1 prevede il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, ai sensi del successivo comma 2, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un’indennità mensile pari al 50% dell’importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all’articolo 19 del D.L. 185/2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L’ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata appunto all’avviamento di un’attività di impresa.
Il comma 2 specifica che i soggetti destinatari dell’indennità, sono i lavoratori dipendenti che alla data del 1° fruiscano: dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali; dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria; dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale; dei trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell’articolo 1 della L. 223/1991; dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della CIGS.
Per il periodo di fruizione, l’indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50% della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni (comma 3).
Ai sensi del comma 4, la contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell’INPS. Gli interessati possono integrare, mediante apposita domanda entro il 30 giugno 2011, l’accredito figurativo mediante il versamento alla Gestione di appartenenza del restante 50%. E’ prevista la rateizzazione del pagamento, in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori (comma 4).
Resta fermo in ogni caso l’obbligo di iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5).
Trovano inoltre applicazione (comma 6) le disposizioni dell’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, con una misura minima ridotta al 10% in luogo del 20%.
E’ altresì previsto l’esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento di 18 mesi, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7).
Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell’INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l’obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 8).
Infine, terminato il periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all’articolo 6 della L. 223/1991 per i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, i lavoratori assunti da questi ultimi e i soci e i collaboratori familiari di cui al richiamato articolo 230-bis c.c (comma 9).
L’articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori di cui all’articolo 1 che, optando per l’avvio di una nuova impresa, ricevono dall’INPS il 50 per cento del trattamento spettante.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, dietro specifica richiesta, i lavoratori che avviano attività d’impresa possono ottenere in una unica soluzione la restante quota (50%) degli ammortizzatori sociali non corrisposta ai sensi dell’articolo 1. L’erogazione dell’ammontare, attualizzato al tasso ufficiale stabilito dalla BCE, viene effettuata dalla Cassa depositi e prestiti la quale riceverà, con cadenza mensile, il 50 per cento del trattamento da parte dell’INPS.
Il comma 2 prevede che i medesimi lavoratori possano accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura.
Il comma 3 dispone la cumulabilità dei contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura di cui al precedente comma 2 con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.
Il comma 4 stabilisce che al termine del periodo di 18 mesi i soggetti iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti a titolo di garanzia sul debito residuo del finanziamento in corso.
L’articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività ai sensi dell’articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l’esenzione dall’IRAP, la non applicazione dell’IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari.
Il comma 5 subordina l’applicazione del regime agevolato alla preventiva autorizzazione comunitaria.
Il comma 6 disciplina la fase transitoria relativa al passaggio dal regime agevolato al regime ordinario.
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo la relazione illustrativa, il richiamo specifico a determinate norme della legislazione di settore deriva dal fatto che il quadro della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede un insieme di norme particolarmente complesso, quadro che “risulta di ardua attuazione entro strutture di piccolissima dimensione, nelle quali un elevato grado di protezione e di prevenzione può raggiungersi solo attraverso la cultura della sicurezza, la collaborazione tra pari e l’assolvimento di semplici e ben definiti obblighi, evitando per quanto possibile il ricorso a procedure burocratiche”.
In particolare, il comma 1 sottopone alle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.L. 9 aprile 2008, n. 81, ed alle corrispondenti sanzioni, i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi del successivo articolo 6, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell’articolo 230-bis c.c. , fino al 31 dicembre 2010, termine di scadenza del periodo sperimentale di 18 mesi.
Il successivo comma 2 stabilisce l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 94 dello stesso D.Lgs. 81/2008 ai soggetti richiamati che esercitano la propria attività nei cantieri.
Infine, ai sensi del comma 3, la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese individuali o societarie costituite ai sensi del più volte richiamato articolo 6, è assicurata tramite l’applicazione delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008. Spetta ai datori di lavoro assicurare l’applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 21 del citato D.Lgs. 81, in precedenza richiamate.
L’articolo 5, in considerazione della “scarsa rilevanza dell’inquinamento” che può derivare dall’attività delle imprese costituite ai sensi dell’articolo 6, prevede l’esonero in via transitoria, per le medesime imprese, da alcuni obblighi previsti dal D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) in materia di rifiuti.
Il comma 1 dell’articolo 6 prevede che i soggetti interessati ad avviare l’attività di impresa presentino all’ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del D.L. 7/2007.
Il successivo comma 2 identifica la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazione.
In particolare, l’attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis c.c., nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all’articolo 2522 c.c.
Il comma 3 prevede l’esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis c.c., qualora si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato.
Infine, il comma 4 dispone, “al fine di agevolare realmente le forme micro-imprenditoriali in oggetto”, che in ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non possa essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.
www.perlacitta.it/2009/07/20/una-proposta-di-legge-per-rivedere-gli-ammortizzatori-sociali/
Notizie Telepace Agrigento
giovedì 16 luglio 2009
Fondazione Magna Grecia
Lunedì 20 luglio, alle 10.30, all'hotel Dioscuri by Palace di Agrigento a San Leone, si terrà una conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Magna Grecia per illustrare la proposta di legge n.2424.
Saranno presenti all'incontro il presidente della Fondazione, vicepresidente Irene Pivetti, il presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati ed il componente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Vincenzo Fontana.
La Fondazione Magna Grecia è una organizzazione nonprofit a carattere internazionale, che, con sede a Roma, opera in Italia e nel mondo si è occupato di promuovere la cultura della Magna Grecia, sia come elemento di promozione del Mezzogiorno e dell'Italia nel mondo, che come elemento di legame e riscoperta delle radici sociali e culturali degli italiani di origine.
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